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[Quesito] Da quasi un anno sono separato a livello consensuale, il giudice ha disposto nei miei confronti il versamento mensile alla mia ex moglie di 100 euro e 500 per mio figlio (ambedue non possiedono reddito e mio figlio ha 18 anni e studia) per una soma complessiva di 600 euro mensili da mettere sul c.c. di mia moglie.
Io lavoro come dipendente pubblico, vorrei sapere se questo costo che sostengo si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi o vi è un parziale rimborso o qualcosa del genere. Nella busta paga (di circa 1700 euro netti al mese) ho soltanto la detrazione per consorte e figlio a carico (90 euro lorde circa al mese).
Risposta: L articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, prevede che sono ricavabili solo gli assegni periodici versati al consorte, eccetto quelli previsti per il sostentamento della prole, in circostanza di separazione a livello legale, di annullamento dell unione coniugale e di scioglimento dei suoi diritti civili, nella misura in cui derivano dalle disposizioni del giudice .
- Se la moglie che sta per mettere al mondo un bambino è stata tradita dal coniuge e mette il suo cognome al bambini, questo determina delle condizioni particolari in circostanza di separazione?
[Domanda di] Sto per avere un figlio, sono stata tradita da mio marito che non sta più a casa con me e che non sento da tempo.
Se quando nasce mia figlia le metto il cognome del padre nella circostanza di separazione posso perdere gli alimenti? Grazie per l attenzione Laura.
Risposta: I figli che nascono in circostanza di unione coniugale, quindi legittimi, prendono in qualsiasi situazione il cognome del padre. In circostanza di separazione, non si presenta alcuna difficoltà in merito al versamento dell assegno di sostentamento a cui il padre è obbligato per legge.
- Se la moglie ha confessato il tradimento, il marito ha maggiori possibilità di conseguire l affido della prole dopo la separazione?
[Domanda di] Salve avvocato, nel mese di febbraio ho saputo di un tradimento da parte di mia moglie. Abbiamo due figli di 3 e 4 anni. All inizio ho cercato di perdonarla ma ha fatto di nuovo lo stesso errore.
Ho numerosi messaggi in cui si scriveva con il suo amante e attualmente ho anche una lettera firmata dalla stessa in cui ha provveduto a confessare il suo tradimento, in cui dice anche di non essere una madre capace di accudire i propri figli e di provvedere al loro sostentamento e al loro futuro in quanto è sicura di ricommettere lo stesso errore altre volte.
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Questa documentazione di cui dispongo mi è utile per mettere in atto un giudizio ed ottenere l affido dei miei bambini o come in tutte le circostanze l affido viene sempre stabilito alla mamma? Grazie per l attenzione.
Risposta: Sicuramente bisogna sottolineare il fatto che non vi è un criterio soltanto che viene utilizzato per definire le forme di affido della prole in circostanza di separazione, e cioè i bisogni a livello morale e materiale dei figli, senza dubbio il comportamento di sua moglie, nel caso in cui si tratti della circostanza che ha determinato l insostenibilità del rapporto e di conseguente la volontà di procedere con una separazione, evidenzia proprio le ragioni per richiedere l addebito della separazione alla medesima, con consequenziale rifiuto del diritto ad un eventuale assegno di sostentamento.
La trasgressione dell obbligo di fedeltà, mentre, in mancanza di condotte che pregiudichino la vita dei figli, non determina una valutazione ostativa all affido della stessa; in altre parole, la circostanza che presenta una donna non capace di essere una brava compagna non comporta necessariamente che la stessa non sia in grado nemmeno di provvedere ai propri figli.
Al contrario invece è la circostanza in cui si sia in grado di dare elementi di prova circa la presenza di condotte tali da portare a sostenere che la donna e madre di figli non sia capace di provvedere ai bisogni affettive, di educazione e di formazione della propria prole.
Nella situazione in esame, ritenuto che l affidamento congiunto (ossia ad ambedue i genitori) rappresenta la norma generale e che la dimora familiare viene disposta al genitore presso il quale il minorenne è prevalentemente posto, le suggerirei di richiedere oltre alla separazione con addebito pure la sistemazione della prole presso di lei all interno della dimora familiare.
Ovviamente è il caso di dirle che in circostanza di figli così piccoli sicuramente il giudice preferisce sistemarli presso la madre; ma tuttavia, nel caso in cui lei riesca a dare prova dell inidoneità della donna di provvedere ai suoi doveri di madre, sicuramente avrà qualche possibilità in più.