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Il regolamento 2201/2003 contiene disposizioni differenti e più estese rispetto a quello della Convenzione. Per quello che concerne il nostro ambito, esso inserisce sia delle norme indirizzate ad identificare quale Stato membro abbia facoltà decisionale rispetto alla sfera della responsabilità genitoriale (e dunque, riconoscimento, esercizio, delega o revoca del diritto di affido e visita), sia delle normative integrative della stessa Convenzione.
Per esporre un quadro completo di evidenzia che il regolamento provvede alle contese in ambito matrimoniale – separazione, divorzio, annullamento matrimonio.
norma generale a livello comunitario è che la pertinenza giurisdizionale per le contese in merito alla responsabilità genitoriale compete alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui abitualmente risiede il minorenne. Siffatto principio vale pure nelle circostanze di trasferimento legittimo (art. 9) e sottrazione dei minorenni (art. 10).
Per di più, in quest ultima circostanza, si stabilisce che il criterio della residenza abituale valga finché il minorenne non abbia conseguito la residenza di altro Stato aderente.
Altresì, pure laddove il minorenne abbia conseguito la residenza di altro Stato membro, la pertinenza resterebbe ancora dello Stato della (precedente) residenza abituale, a meno che il genitore affidatario abbia acconsentito al trasferimento; o meno che il minorenne abbia dimorato per circa un anno nel nuovo Stato, si sia integrato nel nuovo contesto e se venga rispettata almeno una delle altre circostanze di cui all art. 10 del regolamento.
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Il regolamento stabilisce inoltre altri principi di pertinenza giurisdizionale (per esempio, competenza basata sulla presenza del minorenne o sul posto più idoneo a trattare la questione). Tuttavia in ambito di sottrazione ritorna utile l art. 11 del regolamento.
Difatti, la normativa, pur salvando esplicitamente l attuazione della materia della Convenzione, prescrive delle integrazioni e novità per gli Stati membri.
A livello integrativo, un esempio è la sezione 4 dell art. 11 in base alla quale, -Un autorità giurisdizionale non può opporsi al provvedimento di rientro di un minorenne in relazione all articolo 13, lettera b), della Convenzione dell Aia del 1980 [ovvero, in circostanza di pericolo fisico, psicologico o di situazione non tollerabile per il minorenne in ipotesi di rientro] qualora sia provato che sono stabilite misure idonee per garantire la tutela del minorenne dopo il suo rientro-.
Mentre, rappresenta una innovazione la sezione 6 del medesimo art. 11 per la quale L autorità giurisdizionale che -ha emesso una procedura contro il rientro di un minorenne in merito all articolo 13 della Convenzione…deve subito inviare, personalmente o attraverso la sua Autorità Centrale, una copia della procedura giudiziaria contro il rimpatrio (insieme agli altri documenti) all autorità giurisdizionale pertinente o all autorità centrale dello Stato membro in cui il minorenne abitualmente risiedeva prima del reato trasferimento o mancato rientro-.
Ciò, nell arco di un mese dall emissione del decreto contro il rientro.
Altra sezione fondamentale è quella dell art. 8 con cui una seguente disposizione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro pertinenti secondo il regolamento diventa applicabile e domina su una antecedente disposizione contro l obbligo del rimpatrio emessa in merito alle Convenzione.
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