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Il regolamento comunitario usa (con l art. 2) una espressione uguale nella pratica a quella usata dalla Convenzione (con l art. 3).
Si ha dunque reato trasferimento o mancato ritorno del minorenne, nei casi in cui siffatte situazioni si determinino in trasgressione dei diritti di custodia, provenienti dalla legge, da una disposizione o da un intesa che vige in merito alla legge dello Stato di cui il minorenne abitualmente risiedeva prima dell allontanamento o del mancato ritorno.
Altresì, per ambedue i provvedimenti legislativi, affinché si possa ritenere illegale il trasferimento o il mancato ritorno, è tuttavia utile che i diritti di custodia fossero realmente esercitati dal genitore con poteri legittimi – o avrebbero potuto esserlo se non fosse avvenuto il trasferimento o il mancato ritorno.
Per essere più precisi, il regolamento tuttavia stabilisce che L affido si ritiene esercitato in maniera congiunta da ambedue i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, in modo conforme ad una disposizione o al diritto nazionale, stabilire il luogo di residenza del minorenne senza l autorizzazione dell altro titolare della responsabilità genitoriale .
Né il regolamento, né la Convenzione prevedono differenze tra minorenni nati in circostanze di matrimonio, fuori del matrimonio o durante un matrimonio precedente. Il modello della Convenzione.
Unica finalità della Convenzione è quella di conseguire il ritorno del minorenne nello Stato in cui abitualmente risiede nel minor tempo possibile garantendo in tal modo che i diritti di custodia vengano rispettati.
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La Convenzione viene prevista per qualsiasi ragazzo minore di 16 anni che abitualmente risiedeva in uno degli Stati contraenti prima che il diritto di affido o di visita venisse trasgredito (art. 4).
L art. 8 prevede che -Qualsiasi soggetto, istituzione od ente, che provi che un minorenne è stato portato o trattenuto in trasgressione di un diritto di affido, può citare sia l Autorità centrale del luogo in cui abitualmente risiede il minorenne, sia quella di qualsiasi altro Stato aderente, allo scopo di ottenere sostegni per garantire il rientro del minorenne-.
La richiesta può prevedere pure -l organizzazione o la tutela dell esercizio reale del diritto di visita- (art. 21). La Convenzione stabilisce dunque che qualsiasi Stato aderenti investa un Autorità Centrale sottoposta a particolari doveri e con funzioni di cooperazione con quelle incaricate dagli altri Stati.
Siffatte Autorità procedono proprio con lo scopo di intercettare il minorenne; applicare forme di tutela per evitare pericoli al medesimo; garantire la consegna volontaria del minorenne; facilitare la riappacificazione tra i genitori; intraprendere un procedimento giudiziario per ottenere il ritorno. Altre funzioni sono state poi stabilite dal regolamento 2201/2003.
Qualora l Autorità Centrale designata pensi che il minorenne si trovi in un altro Stato contraente, dovrà procedere tempestivamente a convocare l Autorità Centrale di tale Stato e a collaborare con il medesimo.
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Difatti, l Autorità Centrale dello Stato in cui si trova il minorenne è quella che prende, o fa prendere le decisioni fondamentali per la riconsegna volontaria del minorenne (art. 10).
Dunque, questo particolare organo sarà sicuramente un sostegno fondamentale nella circostanza in cui il soggetto richiedente non sappia dove sia stato portato il minorenne, potendo l Autorità Centrale collaborare tempestivamente con gli altri Stati e richiedere pure il sostegno delle forze di Polizia. Tuttavia, laddove il genitore affidatario sia a conoscenza del luogo in cui il minorenne è stato portato, ha il potere di convocare personalmente l ufficio giudiziario competente, senza richiederlo all Autorità Centrale (art. 29).