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Come ogni raggruppamento umano, anche il nucleo familiare può divenire un ambiente in cui specifiche ansie, che ogni singola persona detiene, possono trovare esplosione, producendo a volte azioni di tipo criminoso.
Ecco quindi che gli abusi in famiglia possono divenire un evento meramente sociologico, considerato come sviluppo delle consuete opposizioni nella coppia, in un evento di rilevanza penale.
In tale capitolo si è quindi voluto definire un insieme di delitti che possono essere commessi in casa. Numerose sono le ipotesi penali che possono essere compiute dall azione lesiva di uno dei componenti del nucleo familiare: i delitti contro l onore (ingiuria e oltraggio), contro l autonomia morale (lesione privata e ricatto), contro l autonomia fisica (requisizione di soggetti), contro la vita e l integrità (omicidio di tipo doloso, preterintenzionale e colposo, ferite e lesioni alla persona), contro l autonomia sessuale (abuso sessuale), contro il nucleo familiare (violenze, abuso di strumenti correttivi, infrazione degli oneri di supporto familiare), contro l etica della famiglia (incesto), ed i delitti omissivi (abbandono di minorenni o di inabili, mancanza di soccorso).
Vi sono quindi casi di delitto che che possono essere configurate in qualsiasi ambiente sociale, familiare o no, ed altri che possono aver luogo solo in quello della famiglia, ovvero solo tra persone che abbiano tra di loro un rapporto di consanguineità, di unione o di coabitazione.
A tale scopo può essere necessario definire l idea di famiglia inclusa nel codice penale, in rapporto a quella che si deduce dal codice civile.
Il codice penale, redatto negli anni 30, non poteva che far riferimento al nucleo familiare formale basato sull unione matrimoniale.
Gli articoli del codice penale, in riferimento alla famiglia , al minorenne , al genitore ed al responsabile , fanno di certo proprie le concezioni del codice civile. (1) I riferimenti operati nel codice penale sono formali, come può dedursi anche dalla modificazione dell istituto della patria potestà, trattata con la riforma del diritto familiare, immessa nel codice civile con normativa del maggio 1975.
La patria potestà, variata nella potestà dei genitori, era istantaneamente attuabile anche per la legge penale, anche se questa la accolse in concreto solo con legge del novembre 1981. La stessa cosa accadde a proposito della modificazione della minore età dai ventuno anni ai diciotto, immessa nel codice civile con legge nel marzo 1975. 1.2.
I soggetti implicati nei delitti commessi in contesto familiare: a) I consorti
Nessuna incertezza emerge in rapporto al fatto che il codice penale presuma delitti particolari compiuti dai consorti e ammetta una specifica protezione al consorte leso.
Quindi i consorti possono sempre essere parti attive e passive di delitti propri (come, per esempio, la bigamia ex art. 556 c.p.), o di illeciti comuni (come, per esempio, l omicidio, le ferite o le percosse). È anche presunta l attuazione di sanzioni secondarie o di aggravanti, connesse al particolare status di consorte.
La concezione base di nucleo familiare per il codice penale è quello che deriva dall unione in matrimonio avente conseguenze civili. Status giuridico personale specifico è quindi quello dei consorti e dei genitori.
Per esempio, nel delitto di sottrazione concordata di minore ex art. 573 c.p., o di sottrazione di minorenne o inabile ex art. 574 c.p., parti passive possono essere soltanto i genitori. b) I conviventi
I conviventi possono essere parti attive di numerosi delitti indicati nel codice penale, eccetto quelli per cui è pretesa la specifica posizione di consorte.
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Infatti, le disposizioni penali previste per i membri della famiglia legale non possono attuarsi alla convivenza, se le medesime riguardino in modo diretto la relazione di unione, perché è proprio questo fattore giuridico a non esservi.
Per esempio, non si potrà attuare ai conviventi il delitto di bigamia ex art. 556 c.p., che vale per chi, essendo unito da un matrimonio con conseguenze civili, ne esegua un altro con effetti civili. All opposto, le disposizioni penali possono essere applicate quando il rapporto familiare diviene la semplice premessa di condizioni di rilevanza giuridica che si basano su un rapporto stretto, ancorché non ufficializzato, in cui può avvenire una lesione al soggetto.
È certo, infatti, che i coabitanti possono essere parti passive del delitto.
La potenziale espansione della protezione penale, allo stesso modo indicata per i consorti, al nucleo familiare di fatto, e dunque ai conviventi, deve essere però stimata per ogni delitto.
Recentemente, in alcuni casi, ci si è distaccati dall approccio restrittivo iniziale, ampliando anche al nucleo familiare di fatto i casi prima attuabili solo alla famiglia basata sul rapporto matrimoniale.
Infatti, all inizio, gran parte della teoria non voleva ammettere l applicazione della convivenza more uxorio in ambito penale, in base all idea per cui il nostro sistema penale ha voluto proteggere alcuni valori che non permettono una parificazione fra convivenza di fatto e nucleo familiare basato sul rapporto di matrimonio.
Negli anni recenti, invece, si è voluto conferire una lettura estesa dell idea di famiglia, partendo dall idea della differenziata struttura sistematica del Titolo XI del codice penale, che non permette di arrivare ad una soluzione unica per tutte le condizioni. In base a questa lettura, l idea di famiglia ha, nelle leggi penali, differenti punti di vista, a seconda dei beni che ogni disposizione vuole proteggere.