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La condizione economica e familiare è questa:
monoreddito (prendo circa 1800,00 € al mese, eccetto possibili straordinari, prestazioni festive ecc.);
la residenza familiare appartiene a entrambi;
mia moglie detiene anche una seconda residenza, autonoma, usata per le ferie, per la quale verso ancora un mutuo per i lavori eseguiti;
un figlio di 14 anni, che studia, ed una figlia di 20 anni, che va all università.
Quale potrebbe essere la somma del sussidio di sostentamento per lei e per i nostri figli?
- Avrò una parte residuale per poter sopravvivere decentemente, valutando che dovrei per forza trovare una casa?
Risposta: se la residenza di famiglia sia data a sua moglie perché i figli ancora studenti (soprattutto il minore) siano disposti in prevalenza presso la medesima, a lei in quanto non provvista di adatti guadagni personali, sarà di certo ammesso un sussidio di sostentamento; in generale potrebbe essere considerato giusto un sussidio pari ad 1/4 del suo stipendio mensile a vantaggio della consorte (€ 450,00) ed 1/3 a vantaggio dei figli (€ 600,00).
Nondimeno consideri che nel definire il sussidio di sostentamento a vantaggio di sua moglie il magistrato valuterà la condizione che costei detiene un immobile (dove ritengo che lei potrebbe anche domandare di poter fissare la propria residenza, essendosi inoltre caricato dei costi di ricostruzione, e che comunque potrebbe essere affittato ad altri, così producendo guadagni a vantaggio di sua moglie) e che il provvedimento del sussidio a vantaggio dei figli sarà adeguato a quanto già pagato alla mamma.
- Con la separazione in via giudiziale la parte contrapposta deve intervenire con un legale?
[quesito di] Ho il dibattimento di separazione in via giudiziale il 2102012 chiesta da mio marito. Se ci vado senza l avvocato che accade?
Risposta: L art.707 c.p.c. stabilisce che al dibattimento presidenziale I consorti debbono presentarsi di persona dinanzi al presidente con il supporto del legale .
La presenza della parte non dotata di supporto specialistico corrisponde a una non avvenuta presenza; la parte non ordinariamente istituita non potrà pertanto opporsi in maniera attiva nel giudizio, proponendo per esempio istanze istruttorie.
Nell ipotesi in cui la separazione non è soggetta ad alcuna circostanza, per esempio a livello economico, senza dubbio istituire un giudizio non determinerebbe nessun favore; ma questa situazione suggerirei tuttavia di mettere in atto la separazione consensuale.
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[Quesito] Salve, vorrei mettere in atto una separazione, sono senza figli, non ho nessun tipo di lavoro ma la mia retribuzione è del tutto irrisoria, il proprietario della casa in cui abito allo stato attuale è mio marito da prima che ci sposassimo, abbiamo beni in comune; ho bisogno di capire se posso ottenere un sostegno economico da parte del mio coniuge visto che dovrò sistemarmi in un altra casa. Grazie per l attenzione.
Risposta: L assegno di sostentamento viene previsto dal giudice per il consorte a cui non possa essere addebitata la separazione e che non possiede un idonea situazione reddituale, di fronte ad un livello disparitario fra i due consorti, allo scopo di garantire al consorte che si trova in una circostanza economica più fragile un livello di vita adeguato alla propria circostanza economica.