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La riforma del 2005\2006, d altra parte, ha affrancato questo stadio di introduzione del verdetto dall osservanza dei termini comuni di presenza. E un appendice della nuova impostazione dello stadio di presidenza, in cui, per tutte e due le parti, in effetti non vigono limiti di preclusione, allo scopo di potenziare gli spazi di conciliazione. La normativa si ferma a stabilire un periodo massimo (ordinatorio) entro cui deve essere indicata l udienza di presidenza, rimandando al potere discrezionale del Presidente la convocazione delle parti dinanzi a sé anche entro un periodo assai limitato, in rapporto alle specificità e ai bisogni del caso di specie. E comunque indicato il conferimento di un termine all adunato per la consegna di un documento di difesa. In assenza di margini indicati dalla normativa, sta al Presidente dare alla parte resistente un termine adeguato per poter preparare una difesa adatta.
Anche in tale condizione, si è dinanzi a una prima azione di difesa specifica. Rispetto gli altri sistemi processuali di conoscenza totale, difatti, la normativa non connette manifestamente alla consegna di tale documento di difesa la convenzionale istituzione in giudizio dell adunato, lasciando piuttosto capire che questo basilare stadio del processo sia rimandato a una fase seguente all udienza del presidente.
In sostanza, il periodo stabilito dal Presidente per la consegna del documento di integrazione dell adunato non è considerato tassativo e, in dettaglio, a questo termine non è connesso nessun limite di preclusione. Se ne può dedurre che anche per il soggetto resistente (come per il reclamante) non sussista (ancora) l obbligo di presentare tutte le proprie richieste ed anomalie a pena di decadimento.
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Questa risoluzione convalida il fatto che o stadio di presidenza dell iter di separazione e divorzio ha luogo in un contesto libero da preconcetti, per facilitare il ruolo di conciliazione ad esso conferita dal legislatore.
Vi sono inoltre incertezze in rapporto agli effetti connessi all infrazione da parte dell adunato del termine conferito dal Presidente del Tribunale. La normativa non afferma niente a tal proposito e questo produce non irrilevanti incertezze di interpretazione.
In base alle norme basilari, il non avvenuto rispetto di un periodo ordinatorio ha i medesimi effetti di un periodo tassativo: e ossia il decadimento dalla possibilità di eseguire successivamente l azione processuale che si sarebbe dovuta eseguire nel periodo previsto.
Ciò significa che, a rigore, l adunato non dovrebbe poter consegnare la propria documentazione di difesa dopo la scadenza del periodo in esame, in dettaglio non in via diretta all udienza di presidenza.
Detto altrimenti, dopo la scadenza del periodo, all udienza medesima l adunato si dovrebbe fermare a presentare le sue difese verbalmente. Questa risoluzione rigida si fa ammirare poiché assicurare l osservanza della norma dell equivalenza delle armi e della scrupolosità processuale.