Minorenni - Reato rissa danneggiamento aggressione, avvocato Milano
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Le relazioni di custodia e di cura derivano da un dovere giuridico previsto dalla legge o da una convenzione privata.
Si è altresì sottolineato, in dottrina, che la normativa dell art. 591 c.p. difende il valore etico e sociale dell integrità del soggetto fisico contro particolari circostanze di pericolo. In quest ottica, nessuna limitazione si presenta nell individuare le fonti da cui provengono i doveri di custodia e di cura che concretizzano la tutela dell interesse.
Esse derivano da normative giuridiche di qualsiasi natura, da convenzioni di carattere pubblico o privato, da regolamenti o lecite prescrizioni di qualsiasi genere, rivolti alla difesa dell uomo, in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento della vita.
Il comportamento si manifesta nell abbandono di un minorenne o incapace, per la quale si presenti un pericolo per la sua vita. Trattasi di un reato che si configura attraverso azione od omissione. L abbandono, che deve essere sempre materiale e non soltanto morale, riguarda un azione (per esempio abbandonare la persona in uno specifico luogo) od in un omissione (per esempio non dare alla persona passiva le cure utili alla difesa della sua integrità individuale) volontaria e contraria al dovere di custodia e di cura, verso un soggetto che non è capace di badare a se stesso. Si concretizza reato di abbandono pure nell ipotesi in cui l agente lasci che l incapace si allontani dalla sua custodia.
Nel reato di abbandono, la circostanza di pericolo viene realizzata dall agente. Per la configurazione del reato di abbandono di soggetti incapaci di badare a se stessi basta aver realizzato per il soggetto - verso il quale sussiste il dovere di cura o custodia - una circostanza di pericolo, pure momentanea, da cui può provenirle un pericolo nel corpo o nella mente.
Questo è un altro aspetto fondamentale per distinguere il reato in questione dall omissione di soccorso, per cui la circostanza di pericolo per il minorenne o per il soggetto incapace sussiste alla condotta illegale della persona attiva.
La più grave punizione dell art. 591 c.p. rispetto a quella dell art. 593 c.p. manifesta la maggiore gravità del reato in questione. Questa ha senso soltanto in quanto l art. 591 c.p. e l art. 593 c.p. vengono attuati, rispettivamente, a chi determina l abbandono ed a chi consente la permanenza di una specifica circostanza di abbandono.
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L abbandono del minorenne o del soggetto incapace, del quale ci debba prendere cura, comporta, secondo l attuale giurisprudenza, la sospensione o la mancata istituzione della relazione di assistenza al quale si è obbligati, in maniera che ne consegua la fondamentale eventualità di un danno per la vita o per l integrità del soggetto.
In merito a siffatta posizione, non basta la materiale separazione della persona passiva, ma è utile che, dopo siffatta separazione, il soggetto si sia trovato senza cura e in una specifica circostanza di pericolo. (112)
La dottrina di merito sostiene, mentre, che rappresenti abbandono, in merito all art. 591 c.p., qualunque atto od omissione che cozzi con il dovere della custodia o della cura. Per l inclusione del reato, basta che da siffatto comportamento provenga un pericolo solo potenziale per l integrità del soggetto incapace. (113)
Aspetto soggettivo: è rappresentato dalla consapevolezza e intenzione di abbandonare il minorenne o l incapace, essendo consapevole degli eventuali pericoli, derivanti dalla sua condizione di incapacità di difendersi e percepire i pericoli, a cui andrebbe soggetto.