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LA DETENZIONE: Cosa significa detenzione? Essa (art. 1140 e segg. cod. civ.) è l attuazione di una facoltà sul bene, che si esplicita in un azione relativa all attuazione della proprietà o di altro diritto concreto, unita all animus rem sibi habendi.
La facoltà sul bene presume la c.d. presa di possesso, che si manifesta in primo luogo tramite tensione effettiva unilaterale.
Essa si manifesta come occupazione, se il bene non è detenuto da nessuno, e come spoglio, se ha luogo a svantaggio e dunque contro il volere dell antecedente detentore. Non formano la base per l acquisizione della detenzione azioni commesse con la sopportazione di terzi (art.1141).
La presa in possesso ha luogo anche tramite conferimento del bene, che può constare in una riconsegna (art. 1101), nell attuazione di un accordo con cui si distacca la proprietà o si traspone altro diritto concreto ex art. 1376 o messo in essere a non comando (art. 1153, 1159), se chi traspone è detentore del bene, ma non proprietario del diritto trasposto.
La detenzione è contraddistinta, quindi, da due fattori, uno obiettivo (corpus) e uno personale (animus), ossia la cognizione di essere detentore.
Qual è la differenza tra proprietà e possesso? Essi sono ben differenti. Il possesso è la condizione che all esterno coincide con la proprietà, ma è contraddistinta dal c.d. animus detinendi e dunque dal fatto che il possessore ammette l altruità della detenzione.
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La proprietà è protetta nel nostro sistema giuridico? Se sì, quali sono gli interventi a protezione del possesso? Anche il dominio é tutelato dal nostro sistema giuridico. La garanzia del possesso è erga omnes contro le azioni di spoglio e di disturbo.
Il proprietario è protetto in quanto tale indipendentemente dalla buona o cattiva fede (è protetto anche il dominio del ladro). La sola limitazione alla protezione della detenzione è che il detentore deve arrendersi dinanzi a colui che, in consueto giudizio teso alla risoluzione della contesa, mostri di essere legale possessore, operando con intervento di reclamo.
Gli interventi a protezione del possesso sono: 1) intervento di restaurazione (o spoglio) art. 1168: alla sua esecuzione è avallato chi sia stato con aggressività, anche non fisica, o in modo occulto (ossia a propria non disattenta insaputa) depredato del possesso ed è teso ad avere la restaurazione nel possesso medesimo.
Lo spoglio deve essere contraddistinto dal dolo o dalla colpa dell azione concreta di attacco al bene, che è azione illegale ex art. 2043. La connessa dimostrazione grava sull agente. L intervento deve essere attivato entro il termine di decadimento di un anno dal patito spoglio o dal rinvenimento. 2) intervento di conservazione (art. 1170):
di questo intervento si può servire solo il padrone (e non il detentore competente) nell ipotesi di fastidi o turbative alla detenzione di beni immobili o di generalità di mobili (non dunque di beni mobili, nemmeno se catalogati).
Anche per il fastidio si prevede la colpa o il dolo. Se tuttavia l illegale turbativa si conclude con la trasgressione di una disposizione normativa (come nel caso di inadempienza degli intervalli legali tra fabbricati) vige la previsione di consapevolezza e non dovrà essere conferita la dimostrazione positiva. 3) gli interventi di nunciazione (artt. 1171 – 1172): possono essere attivati oltre che dal padrone, anche dal possessore, pur se non detiene, e dal possessore di un diritto effettivo di usufrutto, ma non in ogni caso dal titolare (anche se competente).
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Sono la denuncia di nuova azione e la denuncia di lesione temuta. Sono anch essi interventi precauzionali che tendono a far terminare un rischio attuale o prossimo, che potrebbe sfociare in una lesione.
L USUCAPIONE: che significa usucapione? L usucapione (artt. 1158 e segg. cod. civ.) è lo strumento con cui, a causa della detenzione protrattasi per un dato lasso temporale, e, talvolta, di altri parametri, si attiva l acquisizione della proprietà o dei diritti effettivi di usufrutto.
La ratio della normativa di tale figura è doppia e si basa sul bisogno di cancellare i dubbi circa la condizione di fatto e lo stato di diritto che può prodursi in rapporto all uso di un bene e sul bisogno -sociale- di agevolare chi usufruisce concretamente del bene in rapporto a chi, pur essendo detentore di un diritto, non lo attui per molto tempo.
Le prerogative fondamentali affinché si abbia usucapione, dunque, sono la disponibilità e la scadenza del termine.
Si configura usucapione del diritto nel caso in cui il godimento è prorogato per un dato lasso temporale, anche se il detentore presumeva di non poterlo attuare, considerando il bene di natura statale. Il bene soggetto ad usucapione è quello acquisito lecitamente e senza interventi di spoglio.
Il tempo che deve trascorrere perché vi sia usucapione è di 20 anni per i beni immobili e le universalità di mobili; di 10 anni o 20 anni per i beni mobili tenendo conto se il possesso sia stato di buona fede o di mala fede.
Che caratteri deve avere il possesso per permettere l usucapione? Il possesso deve essere costante, senza interruzione, pacifico e collettivo.
La continuità inerisce l uniforme e continua espressione della proprietà sulla cosa; il possesso è pacifico quando la cosa è stata acquisita senza violenza, ovvero senza la contrarietà esplicita o presunta di chi la possedeva prima e attraverso l utilizzo della forza fisica.
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Il consenso del proprietario al possesso dei propri beni da parte di un soggetto terzo permette tuttavia a quest ultimo di usucapire la cosa?
L art.1144 pone le azioni di consenso come ostative all acquisizione del possesso. Il consenso è concepito non come un comportamento soltanto psicologico, ma come un atteggiamento che si esprime in azioni positive, con cui il proprietario permette, di volta in volta che un soggetto terzo espleti specifiche facoltà sulla cosa in suo possesso.
I beni demaniali sono usucapibili? No, non lo sono.
LE SERVITU PREDIALI : Cosa sono? : Le servitù prediali (artt. 1027 e segg. cod. civ.) prevedono la sussistenza di due fondi, inerente in peso imposto sopra un fondo per l utilizzo di un altro che appartiene a differente proprietario.
Il proprietario del fondo dominante può reclamare dal proprietario del fondo servente che questi non ostacoli l ottenimento in fatto di quelle utilità. Non rappresentano servitù prediali i diritti e le servitù di utilizzo pubblico, ad esempio la possibilità di accedere su via privata, quando il proprietario ha messo la cosa a disposizione di indefiniti soggetti con natura di continuità. Non sono servitù neanche gli utilizzi civici, imprescrittibili, inalienabili e perpetui che spettano a specifiche collettività comunali su beni del Comune con definite finalità.