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Il provvedimento 16 marzo 2010 n. 6306 delle sezioni unite della corte di cassazione, ha reso ancora più lento il percorso giudiziario di cognizione di fronte alle diverse corti di appello nazionali. Questa procedura assurda, difatti, ha modificato totalmente le considerazioni giurisprudenziali delle normative in tema di pertinenza territoriale a stabilire le procedure di equa riparazione: siffatto provvedimento, altresì, viene considerato dalle diverse corti di appello nazionali con carattere retroattivo! cosa vuole evidenziare effettivamente questo decreto della corte di cassazione e come va ad incidere sulle durata irragionevole dei processi?
Facciamo riferimento, per esempio, alla circostanza in cui il legale, considerando le antecedenti normative di pertinenza territoriale, ha intrapreso presso la corte di appello di Roma una procedura di equa riparazione per irragionevole durata di un processo di fronte al tar Lazio, nell aprile 2009. Al 16 marzo 2010, giorno in cui viene pubblicata la procedura della corte di cassazione, con le durate bibliche della corte di appello di Roma, e ovvio che la procedura sia ancora pendente e non ancora terminata.
Dunque, in tale circostanza, ecco quel che accade; la corte di appello di Roma si dice incompetente a livello territoriale a dare giudizi in merito alla procedura di equa riparazione ed attribuisce un termine (di solito brevissimo..) per rinviare la stessa procedura di fronte alla corte di appello di Perugia (competente per territorio secondo le nuove norme).
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Questo evidenzia un arbitraria modifica delle normative, in quanto - nell esempio fatto - la procedura era stata intrapresa 1 anno prima della pubblicazione del decreto della corte di cassazione!
Quindi dovrebbe essere valida la recente valutazione giurisprudenziale in merito alle norme di pertinenza territoriale a decidere, non l attuale valutazione proposta dalla cassazione!! e invece succede che la corte di appello di Roma si dica incompetente, attuando l attuale normativa sopraggiunta durante la procedura! e magari la corte di appello di Roma decide in tal merito a distanza di 2-3 anni dalla data di proposizione del ricorso di equa riparazione! la corte di appello di Perugia, a sua volta, ha durate ancora più bibliche ..... in realtà le corti di appello nazionali non applicano la giurisprudenza della corte di cassazione (provvedimento 17 giugno 2010, n. 14627), che ha esplicitamente proibito l attuazione retroattiva delle proprie decisioni che modificano una antecedente posizione giurisprudenziale: siamo al cambio delle regole del gioco in corso di partita, al filostatalismo auspicato, purtroppo...
La procedura del ritardato pagamento, altresì, deriva dal deficit delle casse pubbliche. Allo stato attuale il Ministero dell Economia e delle Finanze (o il Ministero della Giustizia, se si tratta di ingiustificata durata di procedura civile) non è capace di fronteggiare le molteplici istanze economiche di risarcimento da equa riparazione che sono presentate in tutta Italia !!
Quindi, la sola possibilità per conseguire realmente il versamento della somma risarcita dalla Corte di Appello è stato, fino al febbraio 2009, l aver avviato un procedimento esecutivo . In tal modo - dal 1° marzo 2009 – i casi in merito si sono ancora più aggravati, anche se non in maniera irreversibile; difatti, con Legge 27 febbraio 2009 n. 14, art. 7 – novies il Parlamento ha ammesso la seguente attuale materia in ambito di riscossione dei debiti nei confronti dell Amministrazione dello Stato: << non sono sottoposte ad esecuzione forzata le somme incamerate dai funzionari della riscossione e indirizzate ad essere versate agli enti creditori sulla base dell art. 22 del decreto di legge 13 aprile 1999, n. 112, e degli artt. 8 e 9 del decreto di legge 9 luglio 1997, n. 237 >>.
In realtà può procedere al pignoramento di immobili per cartelle esattoriali di poco valore, peggiorando la situazione economica di intere famiglie, ma - non si sa per quale ragione - non può essere pignorata... Ciò non determina, sicuramente, un blocco totale e conclusivo dei pagamenti, ma soltanto altri ritardi.