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La funzione giuridica della famiglia nel quadro del delitto svanisce a premessa di fatto, con un valore uguale a quello di altre relazioni composite.
La soppressione della decadenza del rapporto interpersonale, che emerge nel nucleo familiare in quanto ambiente di specifica importanza, legittima un accusa a sé stante della lesione al soggetto, come danno alla soggettività all interno del gruppo di famiglia.
Se quello che emerge in primaria valutazione nell art. 572 c.p. è l affectio familiaris, essa può elevarsi a premessa di umiliazione anche nella convivenza more uxorio. Si afferma, infatti, che la stabile ripetizione degli eventi persecutori, riassunti a livello normativo nella parola abusi , ritrova i criteri per la sua esecuzione nella particolarità dei rapporti intersoggettivi fra soggetto agente e parte lesa, a prescindere dalla funzione ufficiale con cui tali relazioni si caratterizzano.
La Cassazione ha ripetuto che, alla luce dell art. 572 c.p., deve essere inteso come nucleo familiare ogni associazione tra soggetti tra cui, per rapporti emotivi o abitudini di vita, siano nate relazioni di sostegno e di partecipazione per un notevole stadio di convivenza.
La Corte ha sostenuto, poi, che deve essere inteso come nucleo familiare quell associazione di soggetti tra cui, per stretti rapporti e abitudini di vita, siano nate relazioni di sostegno e appoggio, senza il bisogno della convivenza o del domicilio comune.
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Basta un sistema di vita basato su relazioni di sostegno tra uomini e stretti rapporti, causati anche da differenti ragioni anche di assistenza.
Anche di recente la Cassazione ha affermato, nel verdetto del 28 giugno 2001, n. 26406, che il delitto di abusi in famiglia ex art. 572 c.p. non presume per forza la sussistenza di legami di consanguineità civili o naturali, ma esiste anche nei confronti di un soggetto che convive more uxorio, perché anche in questo caso nasce tra le parti quella relazione duratura di comunanza familiare che il legislatore ha considerato di dover proteggere.
Il consorte divorziato o separato. Secondo parte della teoria, anche il consorte separato o divorziato può essere parte passiva del delitto ex art. 572 c.p. (72) La Cassazione afferma che la fine della relazione di convivenza non influenza la configurazione del reato di abusi in ambito familiare, la cui esecuzione può avvenire anche rispetto a un soggetto che convive con l accusato, quando esso sia unito al soggetto agente da legami connessi al matrimonio o dai figli - nella fattispecie l accusato aveva compiuto reiterate azioni di abuso fisico e mentale sulla moglie anche in seguito alla separazione di fatto.
Ancora la Cassazione chiarisce che in materia di abusi in famiglia, la posizione di separazione legale, pur esonerando i consorti dagli oneri di convivenza e lealtà, lascia nondimeno integri gli obblighi di mutua deferenza, di supporto morale e concreto nonché di cooperazione.
Quindi, dato che la convivenza non riproduce un criterio della fattispecie criminale in esame, il succitato status di separazione non estromette il delitti di abusi, quando l azione di persecuzione si avvalga proprio o in ogni caso influenzi quei legami che, restati tali dopo la misura del giudice, mettono la vittima in uno stato di subordinazione mentale.
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d) I figli minorenni. Rispetto ai figli minorenni, è utile richiamare un estratto di una pronuncia prima analizzata, emessa dalla Cassazione il 18 marzo 1996. Il reato di abusi di minorenne, art. 572 c.p., si compie non solo con atti, ma anche con azioni omissive dato che trattare un figlio peraltro minore di anni quattordici da parte di un papà comporta quantomeno l osservanza della disposizione di cui all art. 147 c.c. che prescrive l onere di conservare, formare e educare i figli in considerazione delle attitudini, la propensione naturale e le intenzioni dei figli, e per contro abusare significa, soprattutto, tramite continua disattenzione e rigetto, dinanzi a una palese condizione di malessere mentale e morale del minorenne, provocare o inasprire uno stato di consueto e stabile dolore, che il minorenne non ha nessuna possibilità né concreta, né morale di superare da solo.
Da questo verdetto emerge, mediante una avanzata lettura, che abusare di un figlio non vuol dire soltanto ricorrere alla violenza fisica, ma anche non rispettare i doveri giuridici che la legge ordina ai genitori.
Si sottolinea, quindi, la norma per cui il reato di abusi in ambito familiare può essere commesso anche mediante omissione. Infatti, alla luce degli oneri positivi di supporto connessi allo stato di genitore, le omissioni possono configurare il reato di abusi, se non si attua un comportamento positivo per eludere che questo accada, che si ha l onere giuridico di evitare (delitto omissivo di tipo improprio).
Quest azione può essere completata da una condotta di disinteresse verso una chiara condizione di malessere, o da una condotta di intenzionale negligenza, o da sottrazione di sostegno o di amore, o da altre rinunce. e) I figli maggiorenni rispetto agli eredi.
La Cassazione ha giustamente considerato che completano il delitto di abusi in famiglia i soprusi costanti attuati da tossicomani rispetto ai genitori e volti a conseguire soldi utili a comperare droga; con tale delitto può competere il reato di rapina sebbene costituisca uno degli eventi in cui si concretano le sopraffazioni. (75)
f) Altri componenti del nucleo familiare . Il delitto ex art 572 c.p. può essere compiuto anche da altri componenti del nucleo familiare. Infatti, secondo una concezione fortemente giuridica, la famiglia deve essere ritenuta come composta dai consorti, consanguinei, dai parenti, dall adottante o dall adottato e da altri soggetti che convivono nel nucleo se soggetti alla potestà o alla sottomissione del reo.
2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione di comune accordo di minori. Chi sottrae un minorenne che abbia almeno quattordici anni, col suo permesso, al genitore che esercita la potestà genitoriale o al responsabile, o lo detiene contro le intenzioni dello stesso genitore o responsabile, è sanzionato a querela di esso con la detenzione fino a due anni. La sanzione è ridotta se l azione è compiuta per scopi di unione matrimoniali; è incrementata se è compiuta per scopi di brama sessuale.