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Il reato di violenza sessuale. Tra le innovazioni inserite dalla legge n. 66 del 1996, vi è il passaggio della tipologia incriminatrice dai reati contro la morale e il costume ai reati contro la persona.
La volontà della legge è senza dubbio condivisibile, in quanto pone al centro il disvalore nell offesa contro il soggetto anziché contro la morale pubblica.
La tipologia incriminatrice è inclusa, difatti, tra i reati contro la libertà personale. In effetti, l espressione di libertà sessuale non può essere ritenuta come bene collettivo alla continenza sessuale, ma come elemento fondamentale dell autonomia personale.
Si è di fronte all inserimento di una concezione di relazione sessuale connessa al costume ed alla cultura sociale e morale del ventunesimo secolo, che riconsegni alla vittima di tali reati la piena dignità, assicurandole la totale difesa della volontà di disporre del proprio corpo a scopi sessuali. (119)
L altra innovazione della legge n. 66 del 1996 è l inserimento dell omnicomprensiva classificazione delle azioni sessuali, che ha unito le due circostanza della violenza carnale ex art. 519 c.p. e delle azioni di libidine ex art. 521 c.p.
Siffatta unione è di grande rilievo, in quanto ha inserito l attuale concetto di violenza sessuale, per cui il crimine della medesima si concentra sull offesa tuttavia cagionata all autodeterminazione sessuale, essendo di non rilievo le effettive modalità.
Come effetto, analoga difesa viene preservata per l intangibilità sessuale delle varie parti del corpo. (120) La norma fondamentale di tutta la legge è costituita dall art. 609 bis c.p., che regolamenta il reato di violenza sessuale.
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Chiunque, con violenza o minaccia o attraverso abuso di potere, obbliga qualcuno a commettere o patire azioni sessuali è condannato con l arresto da cinque a dieci anni. Alla medesima condanna è sottoposto chi obbliga qualcuno a commettere o a subire azioni sessuali: - approfittando delle circostanze di inferiorità fisica o psichica del soggetto offeso all atto del fatto; - ingannando il soggetto offeso per essersi il responsabile sostituito ad altro soggetto.
Nelle ipotesi meno gravi la condanna prevede una diminuzione in misura non eccedente i due terzi. Elemento giuridico: è la libertà di agire, considerata come libertà di autodeterminarsi o meglio come intenzione di porre in essere in modo libero una o più volizioni nell ambito sessuale, non soltanto di carattere fisico ma pure morale.
Persona attiva: è chiunque, quindi si tratta di reato comune. Persona passiva: è il responsabile dell interesse giuridico offeso. Possono essere persone passive del reato tutti i soggetti fisici, di sesso femminile o maschile, maggiorenni o minorenni, con alcun rilievo delle circostanze del soggetto (nubile, celibe o coniugato, divorziato, di corretti costumi o dedito alla prostituzione, vergine o meno, fidanzato, separato, etc.).
Comportamento: riguarda l indurre qualcuno a commettere o a subire atti sessuali, mediante violenza o minaccia.
La violenza è dunque uno strumento e non lo scopo del reato. Aspetto soggettivo: trattasi di un reato a dolo generico, presumendo l art. 609 bis c.p. solo la consapevolezza e intenzione di obbligare altri, attraverso violenza e minaccia, a commettere o subire azioni sessuali.
Evento: è duplice, in quanto si concretizza nel sottoporre la persona passiva in una condizione psicologica di coazione e nel fargli commettere o subire azioni sessuali. (121) Offesa: riguarda la limitazione assoluta o relativa della libertà sessuale. Si tratta quindi di reato di danno.