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L AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E QUINDI ABROGATO?
No, ma persiste oramai una risoluzione totalmente accessoria, praticabile solo in caso di complicazioni irrisolvibili, come per esempio: abusi, tossicomania, alcolismo, pedofilia, altre condizioni di pesante malessere patrimoniale e ambientale.
Si crede poi non praticabile la via dell affidamento comune se i genitori vivano assai distanti fra loro; in tal caso é più appropriato proseguire con l affidamento comune a uno dei due genitori e ridefinire il diritto di incontro dell altro genitore in modo totalmente specifico.
I NONNI SONO TITOLARI DI DIRITTI IN TALE AMBITO?
Si. La normativa, emendata su tale punto, presume chiaramente il diritto dei nonni a conservare una relazione con i propri nipoti.
A CHI VIENE AFFIDATA LA RESIDENZA DI FAMIGLIA?
Le parti possono chiaramente conseguire un intesa rispetto all affidamento della casa di famiglia e in seguito farla analizzare dal Tribunale che se lo riterrà non nocivo per il figlio lo convaliderà.
Nell ipotesi di mancato accordo va affermato che la casa di famiglia è data di norma al genitore cui è dato in affido il figlio o presso cui risiede in prevalenza residente.
È chiaro che il magistrato dell affidamento valuterà tali elementi nel momento in cui definirà la somma del potenziale sussidio di sostentamento.
COME CI SI PUO PROTEGGERE IN QUESTO SETTORE DAVANTI AGLI SBAGLI DI UN GENITORE? Per fortuna il Legislatore ha immesso nel nostro sistema giuridico una legge assai interessante (l articolo 709 ter del codice di procedura civile) che permette di assicurare un elevatissima protezione a vantaggio del genitore che sia intralciato dall altro nell attuazione del diritto di incontro.
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Infatti il magistrato, dinanzi a comportamenti sbagliati può:avvertire il genitore colpevole; punirlo al pagamento di una multa;punirlo al rimborso delle lesioni a vantaggio dell altro genitore; punirlo al rimborso delle lesioni a vantaggio del figlio; emendare le norme in tema di affidamento.
Sul piano processuale, inoltre, l accettabilità di ricorsi di introduzione dal contenuto anche assai conciso (in cui, al massimo, ci si può fermare a richiedere la separazione o il divorzio, pensando successivamente a ogni altra detrazione o acclusione), riduce di molto il raggio di attuazione
dell art.164 c. p. c.: in sostanza, sembra ben faticosamente prevedibile, in questa situazione, l annullamento del ricorso per mancata o totale inadeguatezza della spiegazione dei fatti su cui si fonda la richiesta.
Con la consegna del ricorso in Cancelleria si produce la pendenza della controversia, con tutti gli effetti di tipo processuale della fattispecie.
A tal proposito, è prevalente l idea per cui, con questa consegna (e la connessa registrazione della causa aruolo), il reclamante si istituisca in giudizio ad ogni esito, in maniera-costante- in relazione al futuro procedimento.
In sostanza, da questa fase, la richiesta è sospesa con completezza di conseguenze processuali, in un iter effettivamente unico, sebbene ripartito in due stadi, di cui solo il secondo -contenzioso- in senso specifico.
Lo stadio di presidenza,inoltre, è da qualcuno contraddistinto come di giurisdizione intenzionale, poiché sarebbe teso alla riconciliazione delle parti.
A ben guardare, tuttavia, non si può confutare che, già in questo stadio, il magistrato sia convocato, per il caso di tracollo di questa prova di riconciliazione, ad un azione decisoria (sebbene temporanea) su reali diritti individuali delle parti.
Anche lo stadio di presidenza, quindi, è (quantomeno parzialmente) contraddistinto da un indole contenziosa,sebbene con l irregolarità processuale abbia luogo in un settore privo, in tale condizione, di margini di preclusione dell azione di difesa e argomentazione delle parti.
Nel processo della decadenza del matrimonio, quindi, non è rappresentabile l assenza dal giudizio dell agente e, dunque, il reclamante, non ha l obbligo di -costituzione-.ex novo nel transito dallo stadio di presidenza a quello dinanzi all istitutore.
La collocazione processuale del radunato, nel regime processuale qui analizzato, è corrispondente a quella del reclamante. Chiaramente, alla parte resistente si deve assicurare la possibilità di esprimere la propria idea, nell osservanza della regola del contraddittorio. E difatti, il decreto del Presidente definisce un termine entro cui l adunato, se ne ha la volontà, può ribattere al ricorso di introduzione e presentare la propria spiegazione in merito alla relazione tra le parti.