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La consuetudine, inoltre, sembra permettere anche risoluzioni meno rigide: ed in sostanza è complicato prescrivere la rigidità in rapporto ad un azione processuale libera da decadimento, anche valutando il fatto che, ove vi siano figli minorenni, la regola dispositiva é considerevolmente limitata dalle azioni riservate del magistrato.
D altro canto, vi possono essere circostanze in cui la non avvenuta osservanza del periodo possa essere legittimata, ad esempio se all adunato siano conferiti, per la consegna della memoria, soltanto pochi giorni, dalla notificazione del ricorso.
Comunque, la condotta dell adunato che, senza legittima motivazione, consegni la propria memoria senza osservare i termini a tale scopo stabiliti, tentando di -stupire- la controparte o conseguire un rinvio del processo, può essere punito sull aspetto della ripartizione dei costi di controversia tra le parti ed essere considerato come materia probatoria in base all art. 116 c. p. c.
Le disposizioni immesse dalla legge n. 80 del 2005 non spiegano quale debba essere la materia del documento di integrazione dell adunato, lasciando piuttosto capire che quest azione non debba replicare a specifici criteri convenzionali.
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Si crede, nientemeno, che esso possa essere scritto personalmente dal soggetto resistente, senza l assistenza diun legale, ciò che, invero, non pare accadere spesso nella pratica. A distanza di qualche anno dall adozione delle nuove disposizioni, difatti, non sembra che la giurisprudenza sia stata interpellata a deliberare in rapporto alla possibilità per l adunato di redigere di persona la memoria di difesa in esame, senza servirsi del supporto del legale: il che prova che,nella pratica, la documentazione di difesa è preparata e scritta da un legale, dotato di apposito mandato per l intero processo (e non soltanto per il patrocinio nello stadio di presidenza).
Di sicuro, come si è affermato, il legislatore del 2005 non ha conferito alla consegna di questi documenti il (fondamentale) ruolo di istituzione in giudizio delle parti: in sostanza, come si esaminerà infra, dopo l esecuzione dell udienza di presidenza, si presume che il Presidente stabilisca una scadenza per -l istituzione in giudizio- dell adunato,quasi considerando ovvio il fatto che, prima di tale fase, l istituzione non abbia avuto luogo.
Ma se, come si è analizzato, nella pratica la documentazione di difesa dell adunato è di regola scritta da un legale provvisto di specifico mandato, se ne può dedurre che, in tali casi, di regola, la consegna di questi documenti vale come ufficiale istituzione in giudizio del soggetto resistente sin dallo stadio dinanzi al Presidente.
Da questa osservazione si deduce che l adunato, in casi di questa specie , non avrà nessuna esigenza di ribadire la propria istituzione in seguito all udienza presidenziale e, in dettaglio, che, se ciò non accada, egli non potrà essere considerato in contumacia né degraderà dalle richieste e dalle anomalie che abbia già incitato nello stadio presidenziale.
Il fatto, inoltre, che la normativa si riferisca alla -istituzione dell adunato- entro un periodo a tale scopo stabilito dal Presidente nel decreto emanato in base all art. 709 c. p. c. va considerato soltanto in rapporto alla conclusiva formazione dei preconcetti alle acclusioni di difesa del consorte adunato. In base a quanto detto, si può dire che l adunato, in questo documento di difesa, possa già prevedere anomalie di merito e di rito o presentare richieste ufficiali.
E peraltro possibile consegnare documentazioni e confutare la spiegazione dei fatti data dal reclamante. Si può,inoltre, estromette che, in questa fase del processo, l adunato debba badare a confutare in modo analitico i fatti su cui si basa il ricorso del consorte reclamante, per scongiurare che questi fatti siano ritenuti -non confutati- ai sensi e alla luce del nuovo art. 115 c. p. c. Innanzitutto, l obbligo di confutazione speciale non agisce in rapporto a diritti non disponibili, quali sono (molti di) quelli promossi nella situazione che ci interessa qui.
Comunque, sarebbe inadeguato e contrastante con il nuovo regime di dibattimento presidenziale ridefinito dal legislatore del 2005, prescrivere all adunato di confutare nello specifico i fatti messi alla base del ricorso opposto. D altra parte, le conseguenze di quest obbligo possono valere soltanto dinanzi a una dettagliata allegazione di fatti da parte del reclamante: e tuttavia, come si è detto, ora la materia del ricorso di introduzione del giudizio può essere -limitato di molto -, tanto da dispensare la controparte da qualsiasi confutazione speciale.
Durante il dibattimento davanti a sé, il Presidente del Tribunale, da una parte, deve cercare di ricomporre la contesa tra i consorti, tentando di farli accordare, dall altra, ove la pacificazione abbia esito negativo, ha la funzione di stabilire un regolamento temporaneo nelle relazioni tra le parti e tra esse ed i figli.
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Come sappiamo, il legislatore della norma n. 80 del 2005 ha tentato di rianimare il ruolo di conciliazione del dibattimento presidenziale, nella visione di limitare la controversia giudiziale in ambito di matrimonio. Proprio per potenziare le visioni di successo di questa prova.
Come già si è detto, si è in effetti prodotto un contesto processuale non dotato di pregiudizi, in cui le parti sono incentivate a non ufficializzare tutte le proprie istanze e a non mostrare dettagliatamente ed analiticamente le proprie lagnanze e rimproveri circa la condotta e le colpe dell altro consorte nel fallimento del matrimonio.
La ragionevolezza di un simile indirizzo è confutata da quanti credono che la pacificazione possa essere al contrario facilitata proprio da una totale disclosure delle mutue richieste e accuse. Comunque, il contesto di questi anni fa ritenere che lo scopo del legislatore sia stato notevolmente inefficace.
La pratica, difatti, non pare mostrare specifiche variazioni nei processi in senso specifico né nei metodi di scrittura dei preliminari atti di parte: atti che, spesso, sono tutt altro che carenti o limitati come il legislatore pare avere voluto.
Per permettere al Presidente di eseguire la prova di pacificazione, le parti debbono presenziare personalmente (artt. 707, comma 1, c. p. c. e 4, comma 7, l. divorzio).inoltre, il legislatore del 2005 ha prestabilito che il richiedente possa far perdere validità alla sua richiesta soltanto evitando di comparire all udienza medesima o sostenendo in tale sede di rifiutare il ricorso (artt. 707, comma 2, c. p. c. e 4, comma 7, l. divorzio).
In tale maniera, a rigore, l iter dovrebbe finire con un decreto di non luogo a proseguire (sprovvisto di punizione ai costi).In effetti, il legislatore ha facilitato la -rinuncia- del reclamante, rappresentando l annullamento del giudizio senza l esigenza di azionare i congegni ordinari stabiliti dalla normativa.