Assistenza legale sottrazione internazionale dei figli minori
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SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI: COME AGIRE?
COS È LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORENNI?
Se uno dei genitori sceglie intenzionalmente, in modo unilaterale e senza l accordo dell altro, di sottrarre il figlio con il progetto di portarlo all estero e di trattenerlo con sé stabilmente, si configura la sottrazione internazionale di minorenne.
Ha luogo la sottrazione internazionale di minorenni anche se viene reso impossibile per il minore il ritorno nell ordinario Paese di residenza in seguito a uno spostamento che ha avuto luogo per motivi leciti come in ipotesi di ferie, un periodo dai nonni, finito il quale il genitore che ha condotto con sé il figlio non lo fa ritornare nello Stato di residenza ordinaria.
La sottrazione internazionale di minorenne implica per il minore stesso non soltanto il traumatico allontanamento da uno dei due genitori, ma anche il distacco del più vasto ambiente in cui il minore viveva.
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QUALI LEGGI PROTEGGONO I MINORENNI ? La Convenzione sui diritti del bambino sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e approvata dall Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, prescrive che il minorenne deve conservare rapporti costanti con tutti e due i genitori.
L art. 9 della Convenzione prevede il diritto del bambino, lontano dai genitori o da uno di questi, di trattenere costantemente relazioni private e legami diretti con entrambi i genitori, sempre che ciò non contravvenga all interesse del bambino medesimo.
Tale norma, è stata richiamata dalla normativa italiana, dalla legge 54/2006 e anche la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che ciò che più importa è l interesse del minorenne a non essere illegalmente sottratto dal suo contesto.
CHE DIRITTI SONO GARANTITI? Nel nostro sistema giuridico vale il diritto alla bi - genitorialità. Il genitore, anche se legittimamente affidatario del minorenne, non può illegalmente togliere al figlio l altro genitore di riferimento ma ha al contrario il dovere di formare e informare il bambino circa la creazione di una relazione stabile con l altro genitore.
Lo spostamento del minorenne dal contesto in cui si è formato e ha sempre avuto esperienza, in cui ha prodotto il fulcro dei suoi legami e interessi e i primi basilari punti di raffronto nella complessa fase dello sviluppo e del cambiamento personale, è una reale azione violenta, passibile di provocare un pesante danno alla salute psico-fisica del minore.
Nelle ipotesi di sottrazione, come in ogni scelta connessa ai bambini, deve quindi essere protetto soprattutto il fondamentale interesse del bambino ad avere una relazione stabile e uguale con entrambi i genitori e a restare nel contesto in cui è cresciuto e ha i rapporti più importanti.
QUALI GARANZIE NELL IPOTESI DI SOTTRAZIONE DEI MINORENNI A LIVELLO COMUNITARIO? Se il minorenne, ordinariamente residente in un Paese membro, é illegalmente portato o tenuto in altro Paese comunitario, si attua l iter per il rientro del bambino indicato dalle norme della Convenzione dell Aja sui profili civili della sottrazione internazionale di minorenni. VI E UN ITER DI EMERGENZA NELL IPOTESI DEL MINORENNE ILLEGALMENTE SOTTRATTO?
Certo.
L obiettivo è quello di assicurare una tutela veloce e valida al minorenne, operando con prontezza sia per limitare le lesioni provocate al minorenne sia per scongiurare che egli si integri nel Paese e nel contesto in cui vive dopo la sottrazione, causando un ulteriore shock o perfino l inadeguatezza del rientro del minorenne nello Stato di residenza ordinario.
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L iter d emergenza è teso a garantire il veloce ritorno del minorenne nel Paese di residenza ordinaria.
Per manifesta previsione normativa l organo deve intervenire con la massima velocità, servendosi dell iter d emergenza indicato dal sistema giuridico del Paese richiesto e il decreto di rientro deve essere emanato al massimo entro sei settimane dall ottenimento della richiesta di rientro. Il termine di sei settimane può essere oltrepassato soltanto in caso di condizioni straordinarie, espresse e giustificate, che ne impossibilitino l adempimento.
L iter di emergenza si attua ad ogni minorenne che risiede ordinariamente in un Paese membro e non abbia ancora 16 anni. QUALI SONO LE PREMESSE PER IL PROCEDIMENTO?
Premesse per il procedimento sono l illegittimità dello spostamento o del non avvenuto ritorno. Lo spostamento o il non avvenuto ritorno devono aver avuto luogo in infrazione di un diritto di affido, attuato di fatto dal genitore leso dalla sottrazione e ad esso assegnato dalla normativa o da un decreto del giudice o organo amministrativo del Paese in cui il minorenne era residente abitualmente subito prima della sottrazione.
A CHI SPETTA LA DECISIONE? Appena trasmessa la richiesta di rientro, o mediante l Autorità Centrale, o direttamente tramite ex art. 29 Conv. Aja, occuparsi della stessa è compito delle autorità dello Stato laddove il minorenne è stato trasferito o trattenuto.
L art. 12 della Convenzione prescrive che, se la richiesta di rimpatrio viene trasmessa prima della fine di un anno dal trasferimento o mancato rientro del minorenne nello Stato in cui abitualmente risiede, l autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la procedura di rimpatrio, verificata la sussistenza dei requisiti per l attuazione del procedimento convenzionale e, in primo luogo, l illegalità del trasferimento/trattenimento, ha il dovere di prescrivere l istantaneo rientro del minorenne.
QUANDO SI PUO RIGETTARE LA RICHIESTA DI RIMPATRIO? Il rigetto della richiesta di rimpatrio è da ritenersi circostanza speciale. Il rigetto al rimpatrio può basarsi sulla prova che il genitore affidatario, all atto della sottrazione, non espletava realmente il diritto di custodia o tuttavia aveva dato, pure dopo, la propria autorizzazione al trasferimento o al mancato rimpatrio del minorenne. Inoltre si può presentare il rigetto della richiesta di rientro quando il ritorno del minorenne al domicilio abituale manifesterebbe il concreto rischio di essere soggetto a: pericoli fisici, psichici e a circostanze intollerabili.