sottrazione internazionale in Usa Uk Albania Romania
sottrazione internazionale in Usa Uk Albania Romania Savona reato di spaccio droga Napoli Danimarca Reggio nell Emilia Milano Ravenna Novara Piacenza corriere della droga eroina reati finanziari hashish Torino Legnano Cremona rapina armata
avvocato penalista italiano – studio legale internazionale
Flensburgo Germania Nancy Francia mandato arresto europeo Anfetamina Oppio
Pozuelo de Alarcon Spagna Herten Germania avvocato penalista italiano Saint-Andre
Francia Quartu Sant Elena Perth Australia truffa frode Bourges Francia Niort Francia
Sarcelles Francia Emmen Svizzera Alcorcon Spagna avvocato penalista italiano
Vilanova i la Geltru Spagna Stoccolma Svezia Lucerna Svizzera Wurzburg Germania
Iserlohn Germania Molina de Segura Spagna Muri bei Bern Svizzera Kabel Germania
Molfetta Torrent Spagna Bielefeld Germania Onex Svizzera Schlieren Svizzera Managua
Nicaragua Kriens Svizzera Narbona Francia Monthey Svizzera Kaiserslautern Germania
La Spezia Novara Stoccarda Germania Puertollano Spagna Belp Svizzera Bamberga
Germania Olten Svizzera Rovigo Dubai Emirati Arabi Uniti Bordeaux Francia Siracusa
Clamart Francia Pavia associazione mafiosa Segovia Spagna Lunen Germania Avignone
Francia violenza sui minori Melilla Spagna Arganda del Rey Spagna Furth Baviera
impedire gli episodi di sottrazione internazionale con un sistema unico di permesso per i trasferimenti: Un sistema unico in vigore tra tutti i Paesi che hanno adottato la Convenzione dell Aja sulla sottrazione internazionale dei minorenni del 25 ottobre 1980 (doc. n. 15, gennaio 2012, Se ne è parlato durante l incontro di specialisti svoltosi all Aja sulla sottrazione internazionale dei minorenni e la tutela dei bambini.
In concreto, prima di abbandonare lo Stato di residenza il minorenne dovrebbe in ogni caso avere un certificato che riporti l assenso di tutti e due i genitori proprio allo scopo di evitare gli episodi di sottrazione.
Il certificato non dovrebbe tuttavia avere influenza sulle disposizioni interne in tema di riconoscimento. Intanto il Bureau della Conferenza dell Aja ha cominciato un confronto anche con l ICAO per l implementazione della documentazione. Sottrazione internazionale anche in assenza di un decreto di affido a un genitore.
Un episodio di sottrazione internazionale che ha permesso alla Corte di cassazione francese, prima sezione civile, di pronunciarsi, con verdetto n. 10-19.905 del 26 ottobre 2011, per definite la valenza dell articolo 3 della Convenzione dell Aja sui profili civili della sottrazione internazionale dei minorenni del 25 ottobre 1980.
Una donna, cittadina di Francia, coniugata con un americano e con residenza in Michigan, in attesa del secondo bambino, aveva scelto di ritornare in Francia insieme al primo figlio per visitare il proprio genitore infermo.
Dopo il parto non era più ritornata negli Usa. L organo centrale degli Usa ne aveva prescritto il ritorno alla luce della Convenzione dell Aja, misura convalidata dal tribunale di Lione.
La Corte di appello aveva tuttavia accettato la richiesta di annullamento della misura proposta dalla signora. L episodio è poi giunto in Cassazione che ha al contrario ordinato il ritorno del minorenne in Usa bocciando la tesi della donna secondo cui non si integrava una fattispecie di sottrazione internazionale poiché non vi era stata una preventiva misura di tutela e di affido del minorenne al papà che, secondo la donna, aveva acconsentito allo spostamento in Francia.
Per la Cassazione, è pur vero che il papà aveva acconsentito allo spostamento ma lo aveva fatto in considerazione della sua provvisorietà. Inoltre, dal momento che tutti e due i genitori detenevano la responsabilità genitoriale era chiaro che era una fattispecie di non rientro del minorenne nello Stato di residenza e che dunque la Convenzione sulla sottrazione internazionale era attuabile. Da qui l infrazione, da parte della signora, della Convenzione dell Aja.
Sottrazione internazionale: l Italia punita a Strasburgo: Con il verdetto emesso il 12 luglio (ricorso n. 14737/09, la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata su un episodio concernente la sottrazione internazionale di un minorenne, trattando le relazioni tra disposizioni della Convenzione dell Aja del 25 ottobre 1980 sui profili civili della sottrazione internazionale del minorenne, norme del regolamento Ue n. 2201/2003 connesso alla competenza, l ammissione e l attuazione delle deliberazioni in tema di matrimonio e in tema di responsabilità dei genitori e leggi della Convenzione europea dei diritti umani.
La Corte, che ha verificato un infrazione da parte dell Italia dell articolo 8 che ammette il diritto al riguardo della vita personale e di famiglia, ha deciso che il rientro di un minorenne illegalmente sottratto da un genitore non può essere deliberato automaticamente, senza considerare la condizione reale del minore quando è applicata la misura– che deve essere convenientemente giustificata – e delle conseguenze negative che potrebbe produrre il distacco dalla mamma.
Avvocato penale italiano
-Germania Pistoia Prato avvocato penalista italiano Leida Paesi Olanda Bassi Erfurt Germania- isole canarie Spagna avvocato penalista italiano Oftringen Svizzera-Buenos Aires Argentina Merignac Francia Dietikon Svizzera Pomezia Alcala de Henares-Spagna Matera bancarotta fraudolenta diritto penale europeo Haarlemmermeer Olanda-Paesi Bassi traffico di droga Colombes Francia Saint-etienne Francia-Remscheid Germania Santander Spagna Sydney Australia Bottrop Germania Ulma-Germania Hildesheim Germania Quito Ecuador Schwabisch Gmund Germania-diritto internazionale La Roche-sur-Yon Francia Caienna Francia Sanlucar de Barrameda-Spagna San Quintino Francia traffico di droga Chambery Francia Gieben Germania-traffico di droga narcotraffico Vitry-sur-Seine Francia Bienne Svizzera Kempten Germania-Pisa San Gallo Svizzera Euskirchen Germania Chiclana de la Frontera Spagna
Questa la vicenda. In seguito alla separazione di una coppia composta da un italiano e da una lettone, con residenza in Italia, il minore, assegnato alla mamma, era stato portato da lei in Lettonia perché il papà del bambino non partecipava al sostentamento economico del minorenne, condizione che la tratteneva dal restare in Italia.
Da qui il ricorso del papà al Tribunale per i minori di Roma con la domanda di affido unico accettata dai magistrati italiani.
Gli organi interni, inoltre, avevano anche ordinato il rientro del minorenne in Italia: la misura, tuttavia, non era stata ammessa e attuata dal tribunale lettone perché non conforme all interesse maggiore del bambino.
La Corte europea, dopo aver evidenziato che nell attuazione sia della Convenzione dell Aja sia del regolamento Ue gli organi nazionali sono tenuti a considerare le leggi della Convenzione europea, ha sostenuto che, prima di deliberare il rientro del minore, gli organi statali devono verificare dettagliatamente tutte le motivazioni di pericolo per il bambino, estromettendo che le sole garanzie del padre, per quanto sicure, possano essere conformi agli scopi dell interesse del minore.
E questo anche nel caso in cui è attuato l articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 in base a cui il rientro del minorenne può essere ordinato anche in caso di forte pericolo se nel Paese di provenienza sono applicati provvedimenti di protezione (con una risoluzione differente dall articolo 13 della Convenzione dell Aja).
Per la Corte, l Italia non ha esaminato con attenzione le lesioni mentali che il minore poteva avere dal ritorno in Italia, considerando che non parlava l italiano e che aveva avuto pochi rapporti con il papà. Senza tralasciare che gli organi nazionali non hanno per nulla considerato un opzione alternativa al ritorno del minorenne in Italia che avrebbe potuto garantire legami consoni tra papà e figlio. Di qui la sanzione all Italia