Tutela legale delle donne – avvocato penalista donna Milano
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Fra gli strumenti di correzione non autorizzati, sono spesso nominati quelli comunque originanti lesioni, come l utilizzo della cinta, i colpi di frusta a sangue, un forte colpo, un pugno, il tiro di oggetti ferenti, o quelli non conformi con l aspetto di correzione o regolamento, come le offese, i biasimi lesivi, i ricatti di morte, le sanzioni mortificanti e avvilenti (come lavare il pavimento con la lingua o cibarsi in ginocchio o costellare la vittima di sostanze sgradevoli). In tali casi si avrà, rispettivamente, il delitto di intimidazione e di lesione privata, in potenziale partecipazione con le ferite.
L indeterminatezza della locuzione strumenti correttivi ha tuttavia il beneficio di poter essere letta in modo non statico, con riferimento agli sviluppi della prassi sociale nonché alla tipologia ed alla natura dei rapporti che nascono in famiglia.
È il medesimo legislatore che, con l immissione di questa frase, ha plasmato una legge, per così dire, aperta agli sviluppi della prassi sociale. (38) bene giuridico: è l incolumità fisica ed etica della parte passiva. azione: consta nell abuso di strumenti legali usati per scopi di educazione e regolamento.
Fattore individuale: l ipotesi è a dolo generale.
L art. 571 c.p. non presume il dolo specifico, ossia uno scopo preciso e altro in rapporto alla conscia intenzione di compiere l evento istitutivo di delitto, vale a dire l abuso dello strumento correttivo. (39) Episodio: è un delitto di rischio, quindi non è necessario che l episodio patologia fisica o mentale si sia davvero configurato, dato che la sussistenza di una ferita personale è considerata come fattore istitutivo dell ipotesi differente e più pesante indicata dal secondo comma.
Parrebbe far parte della tipologia dei delitti aggravati dall episodio, in cui il fatto ulteriore non debba essere né desiderato né presupposto, perché in tal caso si ritornerebbe, rispettivamente, nei reati di lesioni soggettive o di omicidio, se non altro dal unto di vista del dolo potenziale.
Secondo Mantovani, il legislatore ha creduto giusto ridurre le ingerenze della normativa penale nella relazione di educazione e correzione alle sole ipotesi in cui la lesione abbia avuto una specifica gravità , perché, prima dell effettiva messa a rischio del benessere dalla parte passiva, questa condotte non sono punibili.
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Persistenza: il delitto ex 571. c.p. non è un delitto continuo né comune, non pretendendo il legislatore, per la sua esistenza, la ripetizione dell azione, che darà al contrario semmai luogo alla partecipazione di delitti, o, nel caso, alla prosecuzione dei medesimi. Il delitto è poi inconciliabile con l attenuante dell istigazione indicata dall art. 62. n. 2 c.p., che presume una condizione di rabbia sebbene provocata da un azione illecita di altri. Si è infatti visto uno sviluppo nella lettura delle disposizione.
In principio, anche episodi di gravi lesioni potevano essere rapportati all ipotesi dell abuso degli strumenti correttivi, poiché retti da un potenziale animus corrigendi, mentre oggi questo non è più accettato, tanto che l uso di strumenti dannosi, in maniera non occasionale ma costante, può configurare la fattispecie più pesante degli abusi in ambito familiare, ex art. 572. c.p.
Non occorre scordare, a questo proposito, che il codice penale è stato elaborato negli anni 30 in piena era fascista, dove la concezione della famiglia era basata su un rigoroso modello patriarcale, che presumeva vasti poteri del pater familias sulla prole.
In base a quest interpretazione, tutte le tipologie di azione, anche lesive, confluivano nell ampia copertura concessa dall art. 571 c.p., se l intenzione del soggetto agente era latu sensu formativa. Nella Relazione al programma conclusivo del codice penale si giustifica apertamente l utilizzo della forza come mezzo di educazione, sostenendo che la mera percossa non può rappresentare la concretezza del delitto, poiché la vis modica è strumento correttivo legittimo.
Si credeva, infatti, che il fattore centrale per individuare l ipotesi ex art. 571 c.p. fosse da riconoscere solo nell animus corrigendi. In questo modo, si scombussolavano i criteri utili a completare il fattore obiettivo del delitto con i criteri del fattore individuale. Infatti, l animus corrigendi e la concretezza del diritto devono essere a livello concettuale differenziati, anche in forza di una idonea dottrina generica del delitto. Inoltre, si affermava che, avendo presunto il legislatore le ferite personali o perfino il decesso come effetti solo possibili e non desiderate dall abuso di strumenti correttivi e di regolamento, ciò facesse presumere un utilizzo smisurato, e dunque un abuso, di strumenti in re ipsa lesivi.
L enfasi concessa da tale approccio allo scopo della correzione arrivava a legittimare tutte le azioni dannose, come se l ipotesi fosse elaborata a dolo specifico, autorizzando eventi anche lesivi, compiuti rispetto a un minorenne o un consorte, di essere inclusi nella più leggera fattispecie dell art. 571 c.p.
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È invece certo che l utilizzo continuo della forza come comune trattamento del minorenne, sia anche basato su animus corrigendi, cioè da personali intenti, supera la configurazione del delitto ex art. 571 c.p., per arrivare in quello più pesante ex art. 572 c.p. (abusi in famiglia o su bambini).
Parte della giurisprudenza afferma, infatti, che l abuso degli strumenti correttivi può rinvenirsi solo se si faccia un utilizzo autorizzato e lecito di essi, che si trasforma per eccesso in un reato.
Quindi, se gli strumenti usati sono illegali, il loro abuso non implicherà il delitto indicato nell art. 571 c.p., ma un altro delitto più pesante, quale le lesioni soggettive o gli abusi familiari. (41) Basandosi sulla specifica espressione usata dal legislatore ( chiunque abusa degli strumenti correttivi o disciplinari ), si ravvede la fase centrale dell accusa non tanto nel fine della condotta,, quanto nell abuso di specifici strumenti di correzione o disciplina, peraltro legali.
Si rileva, infatti, che, essendo subordinato l abuso all utilizzo legittimo (dato che si può abusare di un diritto soltanto se esso esiste in concreto), si potrà configurare un azione di abuso se siano usati strumenti legali, non potendo cambiare il contenuto del diritto o della facoltà.
Dunque, l accusa vi sarà quando l utilizzo sia fatto al di la delle ipotesi autorizzate o con modi non tollerati dalla legge.
È oggi sul piano culturale superata e giuridicamente inaccettabile una lettura degli artt. 571 e 572 c.p. basata su concezioni come, per esempio, quelle che ritengono la vis modica uno strumento correttivo legittimo, manifestate nel rapporto al codice penale del 1930, specifiche di una vecchia era storico-sociale, intrisa di pensieri autoritari anche nel sistema e nel ruolo della famiglia.
Queste leggi vanno invece lette in base all idea individualistica e pluralistica della Costituzione, in dettaglio artt. 2,3, 39, 30, 31, e del riformato diritto familiare, in dettaglio l art. 147 c.c., che al classico sistema istituzionale e gerarchico familiare hanno apposto una concezione collaborativa e solidaristica, che nel nucleo familiare identifica la direzione degli interessi dei suoi membri e l assicurazione dello sviluppo della soggettività delle persone.
Inoltre, si può anche affermare che non è lo scopo del soggetto agente che dà allo strumento la carica di strumento di educazione, ma l essenza del medesimo strumento, che si deduce dalla sua ordinaria finalità.
In altre parole, l intenzione di correggere può essere raggiunta solo se sono usati strumenti adatti al raggiungimento dello scopo di educazione. Questa capacità non si ravvede negli strumenti coercitivi.